Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivitā venatoria.
Art. 29
1. Per le finalitā di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, č autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.