Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivitā venatoria.
Art. 100
1.
L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 č sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza č tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non č richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. Č punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione č punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva č prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrā essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.