Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivitą venatoria.
Art. 10
(Modifica all'
articolo 2 della legge regionale 25/1996
)
1.
Alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25
(Disciplina dell'agriturismo), le parole <<
nella provincia di Trieste
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)
>>.