Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo I del Titolo III abrogato da art. 53, comma 1, lettera z), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia)
Art. 1
1.
All'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91>>.

Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole <<regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni>>.

Art. 6
1.
L'articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.>>.

Art. 8
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.
Art. 9
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo II
Art. 16
1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 3, comma 39, L. R. 13/2023 . La <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
Art. 28
1.
L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

Art. 29
1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo IV
 Altre disposizioni in materia di risorse agricole
Art. 30
 (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)
1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.
Art. 33
 (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.
3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.
5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.
6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 34
 (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)
1. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella "Tentative List" nazionale.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Art. 35
1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 38
1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.
Art. 40
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo di finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il parere legale e della Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.>>.

Art. 43
 (Abrogazioni in materia di agricoltura)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);
b) l'articolo 22 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) l'articolo 29 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura);
e) l'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);
m) l'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga)
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)
Art. 49
1.
Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 86 bis
 (Associazioni fondiarie)
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.

Art. 50
1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.>>.

Art. 53
1. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007, come introdotto dall'articolo 48, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera z), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera z), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)
Art. 59
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005, come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo III
 Altre disposizioni in materia di risorse ittiche
Art. 60
 (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)
1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.
2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;
d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;
f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;
j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.
j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente.
3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.
4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera j bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 20, L. R. 22/2020
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA
Capo I
 Contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina
Art. 61
 (Finalità)
1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 62
 (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018
2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 63
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 34, L. R. 45/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.
Art. 65
 (Istruttoria delle domande di contributo)
1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 66
 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.
Art. 68
 (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 35, L. R. 45/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 34, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 70
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)
Art. 71
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<, e cinque colombacci>> sono soppresse.

Capo III
 Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)
Art. 74
Note:
1 Le lettere a) e b) del c. 1 del presente articolo hanno effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 78
1. All'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 90
1. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.
Art. 97
1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Capo IV
 Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)
Art. 100
1.
L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.

Capo V
 Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)
Capo VI
 Altre disposizioni in materia faunistica