<<Art. 2
(Catasto delle valanghe)
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.
2. Il catasto č il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).
3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.>>.