Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Capo II

Finanziamento degli interventi

Art. 28

(Modalità di finanziamento)

1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:

a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;

b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.

Art. 29

(Accesso ai fondi statali ed europei)

1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.

2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'articolo 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'articolo 28.

Art. 30

(Erogazione anticipata dei finanziamenti)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.

2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.

Art. 31

(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1, devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.

2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.

Art. 32

(Controlli)

1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.

2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.

3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.

4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei finanziamenti concessi.