Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Capo II

Formazione

Sezione I

Sistema della formazione

Art. 10

(Sistema regionale della formazione)

1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.

2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.

(1)

3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.

4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 11

(Azioni formative)

1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.

Art. 12

(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.

3. Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.

Art. 13

(Formazione tecnica superiore)

1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 81/2015.

Art. 14

(Formazione permanente)

1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno.

(1)

3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.

4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 81/2015, quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Art. 15

(Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)

1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:

a) persone sottoposte a esecuzione penale;

b) persone con disabilità;

c) persone con problemi di dipendenza;

d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;

e) persone migranti;

f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.

Art. 16

(Esami finali)

1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.

2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 17

(Azioni non formative)

1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.

2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di IeFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15.

3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.

4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.

5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.

Art. 18

(Fornitura di attrezzature e macchinari)

1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.

2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 19

(Selezione degli interventi)

1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti a cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.

3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.

Sezione II

Riconoscimento delle competenze

Art. 20

(Certificazione delle competenze acquisite)

1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolati.

Art. 21

(Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'articolo 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.

Sezione III

Accreditamento

Art. 22

(Soggetti affidatari degli interventi formativi)

1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accreditamento:

a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

g) applicazione al personale che opera nel sistema di formazione professionale, non rientrante all'interno della previsione di cui alla lettera f), del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;

h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;

i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;

m) presenza di un sistema di gestione della qualità;

n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;

o) affidabilità morale e professionale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;

p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.

(1)(6)

1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.

(3)

2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.

3. Le Università, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria superiore e i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPIA) non sono soggetti ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.

(4)(7)

3 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.

(2)

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento, il requisito di cui al comma 1, lettera I), non si applica agli enti che realizzano prevalentemente attività formativa in favore delle persone in condizioni di svantaggio.

4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1, lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.

(5)

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, comma 4, L. R. 27/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 6/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 63, comma 1, L. R. 8/2022

Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 22 bis

(Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)

(1)

1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:

a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;

g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;

k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.

2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 22 ter

(Accreditamento ITS Academy)

(1)

1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).

2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 23

(Modalità di accreditamento e procedure di controllo)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.

(1)

2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 24

(Elenco dei soggetti accreditati)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.

2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.

2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 25

(Sospensione e revoca dell'accreditamento)

1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.

2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 e dai regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei fondi per la formazione professionale, tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate;

b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.

4. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti;

c) comportamenti tali da compromettere la realizzazione dell'attività formativa prevista o l'efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui alla presente sezione, o tali da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate.

5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.

6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.

7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

Art. 25 bis

(Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)

(1)

1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.

5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.