Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 8

(Sistema dell'orientamento permanente)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che, nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona, anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei cambiamenti sociali. II sistema dell'orientamento permanente assicura la qualità e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.