Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 35

(Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)

1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.

2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'articolo 33.

3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.