Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 2

(Principi e finalità generali)

1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale, nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;

b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo e favorire il rientro nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;

b bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella società, di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;

c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale, quale misura cardine di politica attiva del lavoro;

d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;

e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;

f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;

g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;

h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard;

i) favorire all'interno delle azioni formative di propria competenza lo sviluppo di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e di un'offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) articolata anche con modalità duale, tenuto conto del valore educativo e formativo dell'attività lavorativa;

j) tutelare attraverso apposite azioni formative la salute e la sicurezza della persona.

(1)

3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'articolo 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse.

4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.

5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea, statale e regionale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Note:

Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.