﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 luglio 2017

      , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Istruzione e formazione professionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, l'offerta di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena, garantendone la sostenibilità economica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il diploma conseguito al termine di percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale consente di accedere alla formazione terziaria accademica e non accademica secondo le modalità previste dalla vigente disciplina nazionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.</p></p></body></html>