Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 11
(Azioni formative)
1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.