Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 10
(Sistema regionale della formazione)
1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.
2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.
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3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.
4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.
Note:1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.