Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Capo I
 Norme transitorie e finali
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
g) la legge regionale 26 agosto 1991, n. 35 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale);
j) il comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
l) l'articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
o) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
p) l'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
q) l'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro));
r) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
s) il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 ( Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);
b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);
c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale));
d) decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Agli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all'articolo 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10, ottavo comma della medesima legge regionale.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 30, L. R. 13/2021
Art. 39
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo di nuova istituzione).
10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (capitolo 5271).