Art. 26
(Programmazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti i fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.
3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali.
4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020
Art. 27
(Analisi dei fabbisogni)
1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'
articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.
2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020