Art. 20
(Certificazione delle competenze acquisite)
1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolati.
Art. 21
(Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale č predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92).
2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'articolo 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.