Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Capo I
 Orientamento permanente
Art. 9
 (Servizio regionale per l'orientamento permanente)
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 8.
3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020