Art. 7
(Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)
1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.