Art. 6
(Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono , ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per il lavoro, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.
3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
2 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020