Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 6
 (Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)
2. La Regione coinvolge altresì le imprese, le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze e competenze.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
2 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020