Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 5
 (Reti regionali dell'apprendimento permanente)
1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.
2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:
a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;
b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;
d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;
e) favorire la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;
f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse alla lettera e) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
3 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.