Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione tecnica superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;
f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;
g) istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;
k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;
l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;
n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008;
n bis) analfabetismo funzionale: incapacità dell'individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana;
n ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;
o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.
Note:
1 Lettera n bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Lettera n ter) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.