1.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
4. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g), deve essere posseduto entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera l), deve essere posseduto a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia successivamente alla chiusura del periodo transitorio di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.