Art. 28
(Modalità di finanziamento)
1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.
2.
Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:
a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;
b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, i parametri di costo e i relativi aggiornamenti biennali, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.