Art. 27
(Analisi dei fabbisogni)
1. La Regione, attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'
articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 , rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, in collaborazione con gli enti di formazione accreditati e le parti economiche e sociali.
2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 17/2020