Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 25
 (Sospensione e revoca dell'accreditamento)
1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.
3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.
5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso, confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.
6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.
7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.