Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 23
 (Modalità di accreditamento e procedure di controllo)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.