Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 22 quater
1 bis. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale, per la realizzazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i soggetti formatori, anche aventi scopo di lucro, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2025
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026