Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 22 bis
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.