Art. 19
(Selezione degli interventi)
1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti a cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.
3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.