Art. 18
(Fornitura di attrezzature e macchinari)
1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali in via prioritaria allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.
2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.