Art. 15 ter
(Riconoscimento di attivitā formative realizzate all'estero)
1. La Regione, previa intesa con il Governo nazionale, č autorizzata a concludere accordi con istituzioni scolastiche e istituzioni formative, riconosciute o accreditate in paesi terzi, secondo l'ordinamento italiano, finalizzati al riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifiche professionali o comunque al riconoscimento di competenze nell'ambito di percorsi formativi realizzati all'estero in coerenza con gli standard formativi regionali.
2. La Regione č autorizzata a sostenere eventuali costi a favore di alunni frequentanti i corsi di qualifica o di diploma di cui al comma 1 in particolare nel caso di percorsi che prevedano momenti di alternanza da svolgersi anche sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalitā di sostegno degli interventi di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025