Art. 15
(Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)
1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di elevarne l'occupabilità e favorirne l'inclusione sociale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:
a) persone sottoposte a esecuzione penale;
b) persone con disabilità;
c) persone con problemi di dipendenza;
d) persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
e) persone migranti;
f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.