Art. 14
(Formazione permanente)
1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva tenuto conto del titolo di studio e indipendentemente dalla condizione lavorativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e la cittadinanza attiva delle persone e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno.
3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.
4. Rientrano nella formazione permanente anche gli interventi formativi realizzati nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'
articolo 44 del decreto legislativo 81/2015, quelli finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.