Art. 13
(Formazione tecnica superiore)
1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, e con riferimento anche ai fabbisogni formativi che emergono dai settori produttivi locali, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione tecnica superiore di ITS e di IFTS.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
3.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promuove apposite iniziative dirette alla valorizzazione del contratto di apprendistato finalizzato alla certificazione di specializzazione tecnica superiore e al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui agli articoli 43 e 45 del
decreto legislativo 81/2015
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