Art. 11
(Azioni formative)
1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.
1 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni formative di cui al comma 1, riconosce l'importanza della realizzazione di interventi formativi svolti anche all'estero e in contesti aziendali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025