Art. 30
(Erogazione anticipata dei finanziamenti)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attivitą.
2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio dell'attivitą e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.