Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.
Art. 22 ter
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Comma 1 abrogato da art. 133, comma 1, L. R. 3/2024
3 Comma 2 abrogato da art. 133, comma 1, L. R. 3/2024