Art. 21
(Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92).
2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'articolo 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.