Art. 20
(Certificazione delle competenze acquisite)
1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolati.