Art. 16
(Esami finali)
1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.
2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.