Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e lavorativa e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la realizzazione di un sistema regionale dell'apprendimento permanente quale diritto a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle conoscenze e competenze della persona.