Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
Art. 5
4.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:
<< 2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.>>.

5.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:
<<3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.>>.