<< 2 ter.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'
articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.>>.