Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
Art. 2
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 1/2014, come modificato dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 1/2014, come inserito dal comma 9, si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.