Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 6

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)

1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

(2)(3)(4)

2. I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;

b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.

4. L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:

a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;

b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;

c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.

(1)

6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.

7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera m), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.