Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 4

(Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM)

(11)

1. La raccolta dei funghi nel territorio di ciascuna CDM è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo annuale determinato ai sensi del comma 9.

(12)(13)

2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.

4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:

a) abbia compiuto sedici anni;

b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.

(19)

5. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:

a) abbiano compiuto sedici anni;

a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;

b) siano in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.

(1)(2)(5)(14)(15)(20)(21)

5 bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

(6)(16)(17)(22)(23)(24)(25)

6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi. L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima.

(3)(7)

7. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 4 bis, 5 e 5 bis è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.

(4)(8)(26)

8. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 4 bis, 5 e 5 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 4 bis e 5 ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis.

(9)(10)(27)(28)

9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 4 bis e 5.

(18)(29)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 6 da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 7 da art. 60, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019

Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 3, comma 51, lettera a), L. R. 13/2019

Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 51, lettera b), L. R. 13/2019

Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 51, lettera c), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 51, lettera d), L. R. 13/2019

Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019

10  Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019

11  Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

12  Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

13  Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

14  Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

15  Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 70, lettera j), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

16  Parole sostituite al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

17  Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

18  Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 70, lettera l), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

19  Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

20  Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 11, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

21  Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 11, lettera h), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

22  Parole sostituite al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

23  Parole soppresse al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

24  Lettera a) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

25  Lettera b) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

26  Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

27  Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

28  Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

29  Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.