Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12/2000;

b) i commi 8 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

c) il comma 23 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) l'articolo 16 (modificativo della legge regionale 12/2000) della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

e) il comma 83 (modificativo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000) dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

f) l'articolo 133 (modificativo dell'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

g) la legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).