Art. 9
(Divieti)
1.
È vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
a) Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;
b) Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a tre centimetri.
2.
È vietata la raccolta nelle seguenti zone:
a) aree ricadenti in parchi naturali regionali, in riserve naturali e in biotopi di cui alla
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione;
b) giardini e terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, fatta salva la raccolta da parte dei proprietari;
2 bis.
Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:
a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;
b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 6/2019