Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 9
 (Divieti)
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 6/2019