Art. 7
(Limiti quantitativi per la raccolta dei funghi)
1. La raccolta dei funghi è in ogni caso consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno pro capite.
2. Il limite di cui al comma 1 può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta dei funghi sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è consentita nel limite di tre chilogrammi al giorno per ciascuna persona che ha versato il contributo annuale o giornaliero, anche se la stessa si avvale dei componenti il proprio nucleo familiare in numero non superiore a due.