Art. 2 bis
(Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)
1.
La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale č consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui č effettuato.
3. Durante l'attivitā di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identitā, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:
a) l'importo del contributo annuale;
b) le modalitā di versamento del contributo annuale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 61, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.