Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 17
 (Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 12, comma 2, č autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attivitā di controllo e repressione delle irregolaritā e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.